È dovere dell’ente locale attivarsi per adottare ogni misura, organizzativa e gestionale, utile a favorire un’attività di contrasto all’evasione tributaria efficiente e ordinata, che garantisca, al contempo, azioni di sensibilizzazione per ottenere comportamenti virtuosi dei contribuenti e l’incameramento di risorse stabili da parte del Comune, al fine di non procrastinare l’adempimento degli obblighi tributari: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Basilicata, nella delib. n. 10/2025/PRSP, depositata il 23 gennaio 2025.
Il mancato avvio del programma di recupero dell’evasione tributaria pone in evidenza un comportamento astrattamente foriero di gravi responsabilità dell’Amministrazione, tanto più che la relativa violazione può portare a situazioni di danno erariale dovute al mancato rispetto di termini posti da norme di legge (sez. reg. di contr. Sicilia, delib. n. 113/2021/PRSP). Tale attività risponde ad
un’esigenza non soltanto di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di stabilità finanziaria dell’Ente, ma anche di corretto assolvimento di quei doveri “inderogabili” di “solidarietà politica, economica e sociale” (art. 2 Cost.) e di equità allocativa e redistributiva della ricchezza (artt. 25 e 53 Cost.) (Cfr. Sez. Regionale di controllo Marche, Deliberazione n. 4/2024/PRSP).
I giudici hanno raccomandato, sempre al fine di assicurare l’effettivo recupero di quanto dovuto, di non attendere il momento immediatamente precedente al decorso della prescrizione, o al verificarsi della decadenza, per esercitare le azioni finalizzate al recupero dei crediti tributari, attuando con tempestività le necessarie misure sollecitatorie (cfr. sez. reg. di contr. Basilicata, delib. n. 3/2024/PRSP).
È stata, altresì, rimarcata la necessità che sia implementata l’incisività e l’efficacia delle azioni dirette al concreto accertamento dell’evasione tributaria e che siano attuate tutte le azioni necessarie al fine di perseguire una più efficiente attività di contrasto della stessa, nel rispetto di quanto previsto dal punto 3.3 dell’allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 per le entrate di dubbia e difficile esazione.