Pubblicazione dei dati in Amministrazione Trasparente: il warning della Corte dei conti

Deve esserci un costante monitoraggio dei dati che vanno pubblicati in Amministrazione trasparente per garantire effettiva trasparenza sulle attività e sull’organizzazione dell’ente nonché sull’uso delle risorse pubbliche oltre che per evitare sanzioni ai sensi delle disposizioni del d.lgs. n. 33/2013 (artt. 43, 45, 46 e 47): è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Basilicata, nella delib. n. 10/2025/PRSP, depositata il 23 gennaio 2025, stigmatizzando la mancata pubblicazione dell’ammontare complessivo dei debiti dell’ente locale.

Come è noto, le disposizioni del d.lgs. n. 33/2013 integrano “l’individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai fini di prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell’art. 117 c, 2, lett. m) della Costituzione…omissis” e che la trasparenza, tra l’altro, “concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità,

buon andamento, efficacia ed efficienza nell’utilizzo delle risorse pubbliche” e “integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di un’amministrazione aperta e al servizio del cittadino” (art. 1 d.lgs. 33/2013).

L’Ad. Plenaria Consiglio di Stato n. 10/2020 ha anche chiarito che “la trasparenza è forma di prevenzione della corruzione e strumento ordinario e primario di riavvicinamento del cittadino alla p.a. che concorre al soddisfacimento dei diritti fondamentali della persona … (omissis)”.

Proprio il riferimento al riavvicinamento dei cittadini alle pubbliche amministrazioni e, di conseguenza, ad una rinnovata fiducia dei cittadini nei confronti dell’operato delle pubbliche amministrazioni sono di rilievo per quel che concerne la trasparenza dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e i tempi di pagamenti. Infatti, specie gli operatori economici possono, dalla pubblicazione di tali dati, trarre elementi utili per verificare il livello di affidabilità degli enti, con conseguenti possibili effetti positivi, per gli enti virtuosi, in termini di attrattività del territorio sotto il profilo degli investimenti.

La giustificazione fornita dall’ente a seguito della segnalazione della Corte, ossia una mera “dimenticanza/distrazione”, è indice, secondo i giudici, di una scarsa consapevolezza di quanto sopra illustrato, ma anche di trascuratezza e di una non adeguata programmazione dei controlli sulla pubblicazione dei dati in AT – che deve avvenire in relazione a quanto previsto nel PIAO, sottosezione trasparenza ed anticorruzione – e di un possibile limitato impegno sia del RPCT, nel coordinare le attività di controllo e monitoraggio, sia dei titolari degli organi politici cui compete, in ultima analisi, un costante impegno nell’assicurare ottimali livelli di trasparenza dell’ente anche in relazione agli obiettivi e agli indirizzi definiti nella citata sottosezione del PIAO.

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