Indennità fine mandato del sindaco: l’importo non è fisso negli anni ma da incrementare ad ogni esercizio

L’accantonamento per l’indennità di fine mandato non deve essere fisso nel tempo ma incrementato negli anni, tenuto conto che il suo ammontare, ai sensi dall’art. 82 del TUEL e dall’art. 10 del DM 119/2000, è correlato alla misura in un’indennità mensile, spettante per ogni dodici mesi di mandato, proporzionalmente ridotta per periodi inferiori dell’anno: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Basilicata, nella delib. n. 10/2025/PRSP, depositata il 23 gennaio 2025, dinanzi ad una somma mantenuta fissa nel suo ammontare nel corso degli esercizi e dichiarata dall’ente quale indennità di fine mandato del sindaco.

I giudici hanno ricordato che, secondo quanto disposto dal § 5.2, lett. i), dell’All. 4/2 al D.Lgs. n. 1182/2011riguardo alle spese per indennità di fine mandato, queste ultime “costituiscono una spesa potenziale dell’ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato “fondo spese per indennità di fine mandato del ….”. Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l’economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile”.

Il fondo in questione deve confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione in “Altri Accantonamenti “come previsto dal principio contabile e non nella parte vincolata del risultato di amministrazione, come invece accaduto nel caso specifico.

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