Mancato accantonamento del FGDC: il risultato del rendiconto è inattendibile
Il mancato accantonamento del fondo garanzia dei debiti commerciali a rendiconto comporta l’inattendibilità del risultato di amministrazione di tale rendiconto: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Piemonte, nella delib. n. 6/2025/PRSE, depositata il 17 gennaio 2025.
I giudici hanno ricordato che, a decorrere dall’anno 2021, è stato introdotto l’obbligo di stanziamento nella parte corrente del bilancio del fondo di garanzia debiti commerciali previsto dall’art. 1, comma 859 e segg., della Legge 145/2018 e ss.mm.; l’eventuale fondo stanziato nel bilancio deve confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.
In particolare, ai sensi dell’art. 1, commi 858-872, della Legge n. 145/2018, gli enti sono tenuti entro il 28 febbraio di ogni anno a verificare se nell’anno precedente sono stati rispettati due indicatori:
– se il debito commerciale residuo, di cui all’art. 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell’esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato art. 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell’esercizio precedente, non è superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
– se l’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell’anno precedente, risulti non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall’articolo 4 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
Il Decreto-legge n. 152 del 2021 (art. 9) ha modificato la disciplina del FGDC, con riferimento sia alle regole con le quali verificare la ricorrenza dell’obbligo, sia alle modalità con le quali stanziare l’accantonamento.
La novità è che dal 2022 non è più consentito il calcolo del ritardo medio a partire dai dati contabili locali, ma tale opzione è riservata al solo indicatore di riduzione del debito pregresso e vale per gli esercizi 2022 e 2023. In ogni caso gli indicatori sono calcolati tramite l’utilizzo della Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC).
Ulteriore novità è che l’obbligo di accantonamento e di costituzione del FGDC sussiste anche per gli enti in gestione provvisoria o esercizio provvisorio (modifica al comma 862 della Legge n. 145/2018).
Il comma 862 modificato dal suddetto decreto legge prevede che “Entro il 28 febbraio dell’esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all’esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:
- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell’esercizio precedente;
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell’esercizio precedente;
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell’esercizio precedente;
- d) all’1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell’esercizio precedente.”
Ne deriva che, nel caso del mancato rispetto anche di uno solo dei due indicatori sopra riportati, gli enti locali sono tenuti a stanziare nella parte corrente del proprio bilancio (Missione 20), un accantonamento denominato fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione.