Nella delib. n. 6/2025/PRSE, depositata il 17 gennaio 2025, la Corte dei conti, sez. reg. di contr. Piemonte, ha evidenziato le necessità che vi sia un’idonea motivazione a supporto dell’esclusione di alcuni crediti dal calcolo del fondo crediti debiti di dubbia esigibilità; in particolare, i giudici hanno stigmatizzato l’esclusione di una fattura di “rimborso spese per servizio sgombero neve” perché “entrata a seguito emissione fattura” e l’esclusione dei “proventi mensa scolastica” e del “rimborso spese da affittuari alloggi comunali” che non trova alcun fondamento nei principi contabili.
Inoltre, la Corte ha ritenuto in linea con i principi contabili l’esclusione di un residuo relativo al concorso nella spesa per il servizio intercomunale di segretario comunale, in quanto “entrata derivante da convenzione con enti locali”; tuttavia, ha precisato che nulla vieta ad un ente, comunque, di prevedere un accantonamento prudenziale laddove si riscontrino ritardi nella riscossione di entrate derivanti da altre Pubbliche Amministrazione.