Come ribadito dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sent. 17 gennaio 2025, n. 366, il principio di rotazione delle imprese partecipanti ad una gara non è applicabile laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure nelle quali la stazione appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione (in termini, tra le tante, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 24 maggio 2021, n. 3999).
Nel caso specifico oggetto di valutazione da parte dei giudici di Palazzo Spada, si era avuta una consultazione preliminare di mercato su un portale telematico regionale senza limiti di partecipazione, prodromica non già ad una procedura negoziata ristretta (come sovente accade all’esito di indagini preliminari di mercato) ma, al contrario, idonea a delineare un meccanismo di apertura alla partecipazione degli operatori economici del settore interessato, che esclude qualsiasi intervento della stazione appaltante nella fase di selezione o individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura.
Per tale ragione non è apparso rinvenibile il fondamento stesso del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti che, in attuazione del principio di concorrenza, ha la finalità di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente, la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle asimmetrie informative (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 15 dicembre 2020, n. 8030), che potrebbero consentirgli di formulare un’offerta migliore rispetto ai concorrenti, specie nel contesto di mercati con un non elevato numero di operatori (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 17 marzo 2021, n. 2292).
Si tratta, all’evidenza, di una situazione diversa rispetto a quella in cui la preventiva indagine di mercato non costituisce atto di indizione di una procedura di gara concorsuale, ma un’indagine conoscitiva non vincolante, tesa all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, nel quale caso lo strumento della manifestazione di interesse non rende affatto superflua la rotazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sent. 6 giugno 2019, n. 3831).