1

Niente soccorso istruttorio dinanzi ad un contratto di avvalimento nullo

Secondo un consolidato orientamento, sebbene il contratto di avvalimento non debba necessariamente spingersi alla rigida quantificazione dei mezzi d’opera, all’esatta indicazione delle qualifiche del personale messo a disposizione ovvero alla indicazione numerica dello stesso personale, tuttavia l’assetto negoziale deve consentire quantomeno l’individuazione delle esatte funzioni che l’impresa ausiliaria andrà a svolgere, direttamente o in ausilio all’impresa ausiliata, e i parametri ai quali rapportare le risorse messe a disposizione (Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 26 luglio 2017, n. 3682); deve cioè prevedere, da un lato, la messa a disposizione di personale qualificato, specificando se per la diretta esecuzione del servizio o per la formazione del personale dipendente dell’impresa ausiliata, dall’altro i criteri per la quantificazione delle risorse e/o dei mezzi forniti (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, sent. 30 giugno 2021, n. 4935 e sez. V, sent. 10 gennaio 2022, n. 169).

Nella sent. 30 dicembre 2024, n. 10489, il Consiglio di Stato, sez. IV, ha affermato che, in un contratto di avvalimento, è insufficiente l’utilizzo del sintagma “tutte le risorse ed i mezzi propri che saranno necessari”, essendo proprio la formula che la giurisprudenza ritiene insufficiente a dimostrare la specificazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; secondo i giudici di Palazzo Spada, in tale contesto, può parlarsi di un assetto negoziale nullo per indeterminatezza dell’oggetto o, comunque, di lacune sostanziali relative ad elementi essenziali, con la conseguenza che neanche potrebbe invocarsi il soccorso istruttorio (ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 4 novembre 2024, n. 8711).