Generi di conforto o omaggi al di fuori di un contesto istituzionale: non sono spese di rappresentanza
Deve escludersi che rientrino nella categoria delle spese di rappresentanza gli acquisti di generi di conforto o per omaggi al di fuori di un contesto istituzionale: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. giurisd. reg. Veneto, nella sent. 11/2025, depositata il 14 gennaio 2025.
A tale ultimo proposito è opportuno rammentare che in relazione alle spese di rappresentanza, pur in assenza di una specifica definizione legislativa, la giurisprudenza della Corte dei conti (anche in funzione di controllo) ne ha da tempo delineato i tratti distintivi, precisando che esulano dall’attività di rappresentanza quelle spese che non siano strettamente finalizzate a mantenere o accrescere il prestigio dell’ente verso l’esterno nel rispetto della diretta inerenza ai propri fini istituzionali e dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione: debbono, pertanto, rivestire i caratteri dell’inerenza, dell’ufficialità e dell’eccezionalità (cfr., ex multis, sez. Sicilia, sent. n. 469/23).
Restano, quindi, escluse tutte quelle spese che non rivestono finalità rappresentative verso l’esterno ed anche quelle destinate a beneficio dei dipendenti o amministratori appartenenti all’Ente che le dispongono, come ad esempio:
- gli atti di mera liberalità;
- le spese di ospitalità effettuate in occasione di visite di soggetti in veste informale o non ufficiale;
- l’acquisto di generi di conforto in occasione di riunioni degli organi dell’ente;
- gli omaggi, pranzi o rinfreschi offerti ad Amministratori o dipendenti;
- ospitalità e/o pasti a favore di fornitori dell’ente o di soggetti legati all’ente da rapporti di tipo professionale o commerciale (affidatari di incarichi, consulenze, collaborazioni, ecc.),
- in generale, le spese non finalizzate a promuovere l’attività o i servizi offerti alla cittadinanza.