Il rispetto della tempestività dei pagamenti risponde ad uno specifico obbligo di legge previsto dall’art. 4 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, con cui è stata data attuazione alla direttiva n. 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Veneto, nella delib. n. 11/2025, depositata il 14 gennaio 2025, dinanzi ad un Comune che presentava un indice di tempestività di 6,1 giorni.
L’inosservanza della predetta disciplina comporta conseguenze contabili per l’Amministrazione inadempiente: in particolare, la legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha introdotto un nuovo obbligo (differito all’anno 2021 con l’art. 1,8 comma 854, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) di accantonamento di risorse correnti per gli enti che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali, non riducono il debito pregresso o non alimentano correttamente la piattaforma dei crediti commerciali.
Da ultimo, il monitoraggio dei tempi di pagamento ha assunto grande rilevanza anche nell’orizzonte del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) dell’Italia, che definisce, oltre ad un ampio programma di investimenti, un pacchetto di riforme cosiddette “abilitanti”: in tal senso, si segnala, infatti, che “Tra le riforme abilitanti del PNRR, che l’Italia si è impegnata a realizzare in linea con le raccomandazioni della Commissione europea, è prevista la Riforma n. 1.11 relativa alla ‘Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie’” (cfr. Circolare Mef-Rgs del 7 aprile 2022, n. 17).