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Il fondo dell’economo è utilizzabile per le sole spese tassativamente previste nel relativo regolamento

Come ribadito dalla Corte dei conti, sez. giurisd. reg. Veneto, nella sent. 11/2025, depositata il 14 gennaio 2025, la gestione economale è una gestione in deroga rispetto tanto alla programmazione quanto all’ordinario procedimento di spesa; da tale carattere discendono due principi:

  • l’economo è obbligato ad utilizzare il fondo economato per le sole spese tassativamente previste nel relativo regolamento e non può distrarlo per eseguire spese non espressamente previste nel regolamento a prescindere da ogni valutazione in ordine all’utilità diretta delle spese effettuate per l’ente;
  • il fondo economale non può essere utilizzato per aggirare le disposizioni di contabilità in tema di assunzione di impegno ricorrendo, semmai, all’artificiosa parcellizzazione delle spese, dettate, in via generale, dalla normativa comunitaria e nazionale in tema di procedure contrattuali.

In altri termini, le spese economali rivestono necessariamente carattere residuale e minimale rispetto agli acquisti compiuti nell’ambito di una programmazione generale: rientrano, dunque, nel novero delle spese economali esclusivamente quelle caratterizzate dall’indefettibile caratteristica della non programmabilità, imprevedibilità, improcrastinabilità.

Inoltre, “la caratteristica della non programmabilità e dell’imprevedibilità che deve contraddistinguere le spese in tal modo effettuate impone (…) una specifica regolamentazione che, appunto, indichi il limite di utilizzo del fondo, le modalità di stanziamento e di eventuale reintegro, l’importo massimo del singolo esborso effettuabile e la tipologia delle spese sostenibili in ragione della loro urgenza ed inerenza alle finalità istituzionali dell’ente”: tale “necessarietà, essendo un criterio che deroga alla regola stabilita e avendo portata generale deve essere letta in termini rigorosi, per evitare che tale macro-area di spesa diventi eccessivamente elastica consentendo di coprire qualsivoglia voce di spesa. In questo senso il concetto di necessità deve avere riguardo alla vita dell’ente di appartenenza, alla sua missione istituzionale; spesa senza la quale l’operatività stessa potrebbe risultare compromessa o, comunque, meno efficiente.” (sez. giur. Calabria, sent. n. 133/2024).