La parifica nel caso di coincidenza fra agente contabile e responsabile servizio finanziario

La coincidenza della figura dell’agente contabile con quella del responsabile del servizio finanziario costituisce una grave irregolarità, ostativa all’approvazione del conto: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. Veneto, nella sent. n. 11/2025, depositata il 14 gennaio 2025.

Secondo il consolidato orientamento della Corte, l’attività di verifica presupposto della parificazione del conto non può essere effettuata dal medesimo agente contabile che lo ha reso, per una elementare ed irrinunciabile esigenza di alterità, prima ancora che di indipendenza, tra soggetto controllore e soggetto controllato (sez. reg. di contr. Piemonte, sent. n. 10/2018).

L’attività di parificazione deve, infatti, necessariamente risiedere in capo ad un soggetto diverso dall’agente, avendo natura intrinseca di atto di controllo interno: negli enti locali, di regola, è il soggetto che riveste la qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, al quale compete una funzione che è estranea alla gestione dell’agente e finalizzata alla verifica della concordanza dei conti con le scritture dell’ente e/o al rilievo di anomalie o circostanze che precludano la chiusura contabile dei rapporti di debito/credito tra l’amministrazione ed il suo agente (sez. reg. di contr. Veneto, sent. n. 174/2022, id. n. 309/2022, Sez. Friuli Venezia Giulia n. 38/2023, Sez. Campania n. 589/2024 tra le più recenti).

Come è stato osservato, “Il principio di alterità è, del resto, garanzia, della corretta tenuta dei conti giudiziali, nell’ottica della dovuta salvaguardia delle risorse pubbliche” (sez. reg. di contr. Emilia-Romagna, sent. n. 42/2024).

Ma proprio per tale motivo, qualora l’agente contabile sia l’unico dipendente in forza al servizio finanziario ovvero rivesta la qualifica di responsabile del servizio, la competenza a parificare il conto non può che essere intestata “al Segretario Comunale – in funzione sostitutiva del responsabile del Servizio, in applicazione anche analogica degli artt. 49, comma 2, e 97, comma 4, lettere b) e d) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – o comunque, in via residuale, al Sindaco (quale organo responsabile dell’amministrazione del Comune ex art. 50 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000), fatto ovviamente salvo quanto specificamente stabilito dalla normativa emanata dall’ente locale interessato nell’ambito della propria sfera di autonomia” (sez. reg. Piemonte, sent. n. 10/08; cfr., ex multis, anche sez. reg. Veneto, sent. n. 59/2014; sez. reg. Liguria, sent. n. 38/16; sez. reg. Umbria, sent. n. 77/2016; sez. Sicilia, sent. n. 217/2017 e sent. n. 846/2019; sez. Veneto, sent. n. 217/2018; sez. reg. Basilicata, sent. n. 197/2020).

Dall’omessa osservanza del principio di alterità discende, quale inevitabile corollario, l’assenza di idonea parificazione del conto giudiziale (sez. reg. di contr. Emilia Romagna, delib. n. 42/2024; sez. reg. di contr. Veneto, sent. n. 174/2022 e 309/2022): in tale ipotesi, infatti, provenendo la parifica, quale esito del controllo, dal medesimo soggetto la cui gestione è controllata, non può assolvere alla finalità a cui è preposta, non può dirsi integrato l’adempimento (recentemente, cfr. sez. reg. di contr. Campania, sent. n. 589/24), peraltro condizione per l’esame del conto.

In base ad un consolidato orientamento “(…) l’assenza del visto di parifica o comunque l’assenza della opposta nota di osservazioni (anche negative) formulata dalla consolidata giurisprudenza della Corte, ribadita dalla Sezione Giurisdizionale per il Lazio nelle sentenze- ordinanze nn. 669 e 670 del 2 luglio 2012 nonché dalle Sezioni Riunite (n.22/2016/QM) qualsiasi verifica giudiziale” (sez. reg. di contr. Piemonte, sent. n. 468/2019), costituendo la parifica una fase imprescindibile e fondamentale ai fini della procedibilità del giudizio sul conto (sez. III App., sent. n. 542/2017; sez. reg. Sicilia, sent. n. 432/2020; sez. reg. Marche, n. 366/2021).

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