Rilascio garanzia da parte del Comune: il warning della Corte dei conti

Laddove vengano prestate garanzie anche in forma unilaterale, il Comune ha l’obbligo di redigere di conseguenza le scritture contabili, affinché le stesse rappresentino in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Lombardia, nella delib. n. 1/2025/PRSE, depositata il 10 gennaio 2025 (cfr. anche sez. reg. di contr. Lombardia, delib. n. 146/2020/PRSE).

Con il ricorso al termine “garanzie” adoperato dall’art. 204 TUEL, il legislatore ha voluto ricomprendere tutti i negozi giuridici attualmente riconducibili a tale categoria e, pertanto, non soltanto i contratti aventi natura fideiussoria (disciplinati espressamente ex art. 207 TUEL) ma ogni negozio giuridico (es. contratto autonomo di garanzia, lettera di patronage forte) caratterizzato da finalità di garanzia e diretto a trasferire da un soggetto ad un altro il rischio connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale (Cassazione, Sezioni Unite, sent. n. 3947/2010; sez. reg. di contr. Lombardia, delib. n. 146/2020/PRSE.)

Come già acclarato dalla Corte in precedenza (delib. n. 282/2023/PRSE) proprio con riferimento alle garanzie fideiussorie, dal rapporto tra l’art. 207 del TUEL e il principio contabile applicato della contabilità finanziaria, punto 5.5 dell’Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, discende che “al momento della concessione della garanzia, in contabilità finanziaria non si effettua alcuna contabilizzazione; nel rispetto del principio della prudenza, si ritiene opportuno che nell’esercizio in cui è concessa la garanzia, l’ente effettui un accantonamento tra le spese correnti tra i ‘Fondi di riserva e altri accantonamenti’. Tale accantonamento consente di destinare una quota del risultato di amministrazione a copertura dell’eventuale onere a carico dell’ente in caso di escussione del debito garantito”.

Per converso, in difetto dell’accantonamento previsto dal principio contabile appena richiamato, “l’esistenza di una garanzia debitoria comporterà l’obbligo di computare gli oneri per interessi nel limite stabilito dall’art. 204 TUEL (vd. ex multis, Sezione Regionale di controllo per la Puglia, delibera 89/2017/PRSP, Sezione Regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, delibera n. 6/2019/PRSE, Sezione Regionale di controllo per il Piemonte, delibera n. 36/2020/PAR, Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, delibere nn. 132 e 146/2020/PRSE)” (sez. reg. di contr. Lombardia, delib. n. 162/2020/PRSE).

Tale obbligo di appostamento contabile degli impegni derivanti da garanzie è disposto anche dal principio contabile della contabilità economico-patrimoniale, punto 7.2 dell’allegato 4/3 al d.lgs. n. 118/2011.

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