Il riconoscimento di un debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva è atto dovuto

Il riconoscimento di un debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva, ax art. 194, comma 1, lett. a), del d. lgs. n. 267/2000, si configura quale atto: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Veneto, nella delib. n. 1/2025, depositata il 7 gennaio 2025.

I giudici hanno anche ricordato che:

  • il riconoscimento di debiti fuori bilancio è diretto esclusivamente a sanare irregolarità di tipo contabile, rispondendo all’interesse pubblico alla regolarità della gestione finanziaria dell’ente, ma non può in alcun modo sopperire alla mancanza di una obbligazione validamente sorta: al contrario, è il diritto, quando controverso oggetto di accertamento da parte dell’autorità giudiziaria, a costituire il presupposto per l’iscrizione fuori bilancio;
  • il riconoscimento medesimo costituisce un procedimento comunque dovuto, come si desume dall’art. 194 del T.U. approvato con d.lgs. 267 del 2000, il cui esito non è peraltro vincolato e al quale l’amministrazione non può pertanto sottrarsi attraverso una semplice e immotivata comunicazione di un qualunque ufficio, essendo invece necessario un procedimento ad hoc (così, puntualmente, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 27 dicembre 2013, n. 6269), la cui proposta va formulata al responsabile del servizio competente per materia che dovrà accertare l’eventuale, effettiva utilità che l’ente ha tratto dalla prestazione altrui.
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