Desta perplessità il comportamento dell’ente locale che accantona il fondo garanzia debiti commerciale (FGDC) a titolo prudenziale, senza procedere all’effettiva verifica circa la sussistenza delle condizioni richieste dalla normativa per lo stanziamento del fondo in discorso: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. contr. Basilicata, nella delib. n. 163/2024/PRSE, depositata il 20 dicembre 2024.
Infatti, secondo i giudici:
- se fossero state assenti le condizioni previste dalla normativa per contabilizzare l’accantonamento, l’Ente non avrebbe dovuto accantonare nulla e anzi avrebbe dovuto liberare la quota già iscritta nel FGDC nell’esercizio precedente;
- diversamente, avrebbe dovuto modulare l’ammontare della quota per l’esercizio, da accantonare in aggiunta a quella del 2021, secondo i criteri definiti dall’art. 1, comma 862, della Legge n. 145/2018.