Utilizzo avanzo libero per spese correnti a carattere non permanente
Proposta all'accompagnamento del piano strategico

Come è noto, l’art. 187, comma 2, del TUEL (d.lgs. n. 267/2000) prevede che la quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente, accertato ai sensi dell’art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

  1. per la copertura dei debiti fuori bilancio;
  2. per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
  3. per il finanziamento di spese di investimento;
  4. per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
  5. per l’estinzione anticipata dei prestiti.

Per quanto concerne le spese di cui alla lettera d), in passato la Corte dei conti ha ritenuto che tali possono essere le spese derivanti dall’assegnazione, da parte dell’autorità giudiziaria ordinaria, di alcuni minori a una casa-famiglia con spese a carico del comune (sez. reg. di contr. Lazio, delib. n. 83/2019/PAR) e le spese per finanziare progetti di inserimento lavorativo per persone che vivono in situazioni di disagio economico e sociale e purché il finanziamento di tale progetto sia ascrivibile alle

competenze del Comune in materia (sez. reg. di contr. Basilicata, delib. n. 35/2022/PAR).

Più recentemente, con la delib. n. 240/2024/PAR, depositata il 22 novembre 2024, la sez. reg. di contr. Lombardia ha evidenziato che il concetto di spesa corrente a carattere non permanente è connesso al campo semantico dell’estemporaneità e dell’assenza di continuità temporale, della sporadicità e dell’imprevedibilità, mentre la “permanenza” è riconnessa alla continuità e certezza nel tempo (sez. reg. di contr. Lazio, delib. n. 83/2019/PAR).

Solo il carattere estemporaneo e imprevedibile della spesa, infatti, secondo la scelta legislativa della disposizione in esame, ne ammette la copertura con l’utilizzazione di una voce di entrata quale l’avanzo libero (cfr. punto 9.2.7 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118).

La citata delib. n. 35/2022/PAR della sez. reg. di contr. Basilicata riprende e sviluppa questa posizione, ravvisando la caratteristica di “non permanenza” della spesa quando questa non è fissa e costante, quando manchi del carattere di continuità e certezza e sia priva del carattere di certezza anche sotto l’aspetto quantitativo, ovvero sia esclusa dalla disponibilità valutativa del comune.

I giudici contabili lombardi, nella citata delib. n.  240/2024/PAR hanno evidenziato, inoltre, che una spesa corrente sia a carattere permanente se continua, duratura, stabile e che abbia, per contro, carattere non permanente se provvisoria e temporanea; ancora, nulla osta che una spesa non permanente possa protrarsi, ed essere imputata nel rispetto del criterio dell’esigibilità, anche oltre il termine dell’esercizio in cui la si intende coprire con l’utilizzo dell’avanzo libero, fermi i rigorosi limiti della temporaneità e provvisorietà.

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