Per tutti i permessi, retribuiti e non retribuiti, disciplinati dall’art. 78 del TUEL (d.lgs. n. 267/2000), è prevista, ai fini del rimborso, un’attestazione dell’ente che dia puntuale documentazione dell’attività e dei tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono i permessi stessi: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. Lombardia, nella sent. n. 190/2024, depositata il 6 dicembre 2024, ricordando che il comma 6 della disposizione citata recita quanto segue: “L’attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell’ente.”.
Nel caso specifico, i giudici hanno condannato l’operatore del sindaco che, ritenendo di semplificare i passaggi burocratici, aveva prodotto attestazioni recanti la firma falsa del segretario comunale.
Come affermato nella sentenza, erano innegabili:
- l’elemento psicologico del dolo, ossia l’intenzionalità della condotta illecita;
- la consapevolezza delle conseguenze dannose finanziarie in capo all’ente, quanto meno in termini di dolo eventuale, essendo del tutto prevedibile che ne sarebbe derivato un pregiudizio ingiusto per l’amministrazione comunale corrispondente al pagamento di rimborsi non dovuti.