RTI e fatturazione della quota per ”adeguamento prezzi”: le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate

Con la risposta ad interpello n. 259/2024, pubblicata il 16 dicembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che i raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), privi di soggettività giuridica autonoma, devono emettere fatturazione separata per ciascuna impresa partecipante, anche con riferimento alle somme corrisposte a titolo di “revisione prezzi”, finanziato con il ”Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche” (D.M. n. 381 del 6 dicembre 2022).

La motivazione è semplice: come già affermato nel principio di diritto n. 17/2018, negli RTI ogni impresa mantiene autonomia fiscale e, conseguentemente, gli obblighi di fatturazione devono essere assolti individualmente nei confronti della stazione appaltante, relativamente alla propria quota di lavori.

Analizzando il caso specifico, l’Agenzia ha ammesso la possibilità che la capogruppo potesse, comunque, emettere fatture in nome e per conto delle associate, rimando fermo il divieto di emettere un’unica fattura per esigenze tecniche legate alla piattaforma ministeriale.

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