Come ricordato dal TAR Veneto, sez. II, nella sent. 11 dicembre 2024, n. 2946, una gara può essere revocata non solo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento ma anche per nuova valutazione dell’interesse pubblico originario: “Per pacifica giurisprudenza, infatti, la revoca del bando di gara richiede la sussistenza di concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna la prosecuzione delle operazioni di gara, secondo una valutazione di opportunità ancorata alle condizioni legittimanti dettagliate all’art. 21 quinquies della L. 241/1990, nessuna esclusa, e rientrante nel potere ampiamente discrezionale dell’amministrazione procedente (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. III, 17 febbraio 2021, n. 1455)” (TAR Puglia, Bari, sez. II, sent. 26 marzo 2024, n. 378).
Inoltre, la revoca degli atti di gara è legittima fino all’aggiudicazione definitiva ed anche successivamente purché non oltre la stipula del contratto, se sorretta dall’interesse pubblico alla corretta gestione delle risorse collettive e si connota come esercizio di un potere discrezionale (TAR Lazio, Roma, sez. II ter, sent. 28 giugno 2024, n. 13089).
Per quanto ovvio, il provvedimento di revoca deve essere congruamente motivato, esplicitando i motivi di interesse pubblico sopravvenuti che hanno determinato la scelta.