Non può essere escluso dalla procedura di gara l’operatore economico che non ha dichiarato una risoluzione consensuale di un precedente contratto con la Pubblica Amministrazione: è quanto affermato dal TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, nella sent. 12 dicembre 2024, n. 939.
Come evidenziato dai giudici, infatti, tale ipotesi non è prevista né tra le cause obbligatorie di cui agli art. 94 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023) né tra quelle facoltative di cui all’art. 95 né appare riconducibile ad alcuna delle ipotesi di illecito professionale normate dall’art. 98.
Nel caso specifico, peraltro, la risoluzione consensuale era stata motivata da difficoltà oggettive, legate all’insostenibilità economico-finanziaria del servizio a fronte del rincaro dei prezzi dovuto alla guerra in Ucraina, senza che fosse stato riscontrato e contestato alcun inadempimento da parte dell’aggiudicataria al contratto.