Accorpamento dei fondi accantonati in sede di prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione

È irregolare il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione inserito nella delibera consiliare di approvazione del rendiconto che, anziché esporre, oltre al FCDE, i successivi righi intestati con “Fondo anticipazioni liquidità”, “Fondo perdite società partecipate”, “Fondo contenzioso” e “Altri accantonamenti”, espone un unico altro rigo con la dicitura generica “Altri fondi ed accantonamenti”, senza evidenziarne la composizione analitica, rimessa solo agli allegati successivi: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Piemonte, nella delib. n. 180/2024/PRSE, depositata il 16 dicembre 2024.

Secondo i giudici contabili, quanto approvato dal Consiglio comunale non è conforme allo schema previsto dall’Allegato 10 al D.Lgs n. 118/2011, che articola la parte accantonata del risultato di amministrazione nelle seguenti quote: Fondo crediti di dubbia esigibilità, Fondo anticipazioni liquidità, Fondo perdite società partecipate, Fondo contezioso e Altri accantonamenti.

L’accorpamento in un’unica voce denominata “altri fondi e accantonamenti” è suscettibile di pregiudicare la chiarezza e comprensibilità del conto proprio in capo al consiglio comunale, chiamato a darvi approvazione definitiva, dal momento che gli accantonamenti diversi dal FCDE non risultano immediatamente identificabili.

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