I servizi per la prima infanzia si inquadrano nell’ambito dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, a domanda individuale, erogati sul territorio, espressioni di scelte fondamentali attinenti alla vita sociale e civile della comunità locale.
Il D.M. del 31 dicembre 1983, avente ad oggetto “individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale”, include nell’elencazione gli asili nido, considerati anche dalla Legge n. 146/90 come servizio pubblico essenziale.
L’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 113-bis del TUEL (d.lgs. n. 267/2000) gode di ampia discrezionalità sia nella scelta relativa al modello gestionale da adottare, sia per la pianificazione/programmazione dei servizi, da erogare “con modalità che promuovono il miglioramento della qualità” (art. 11, comma 1, d. l.vo n. 286/1999).
Nel riparto di competenze tra gli organi comunali nella materia dei servizi pubblici, al Consiglio Comunale, quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell’ente locale, è demandata ogni decisione in ordine all’“organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell’ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione“, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. e), del TUEL; in particolare, come affermato dal TAR Lombardia, Milano, sez. V, nella sent. 13 dicembre 2024, n. 3662, spetta al Consiglio (e non alla Giunta) gli aspetti organizzativi quali la localizzazione delle sezioni, il rapporto utenti/classi, la programmazione per gli anni successivi.