Insolvenza dei debitori del comune: il warning della Corte dei conti
In caso di insolvenza dei propri debitori, l’Ente deve assumere le conseguenti iniziative giudiziali a tutela del credito vantato: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Umbria, nella delib. n. 148/2024/PRSE, depositata il 9 novembre 2024.
I giudici contabili hanno evidenziato che l’art. 268 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. n. 14/2019), innovando rispetto al regime previgente, consente al creditore (e dunque anche all’ente e, per esso, all’agente della riscossione) di richiedere l’apertura della liquidazione controllata. In caso di insolvenza relativa ad un imprenditore commerciale non di minori dimensioni, in continuità rispetto alla pregressa disciplina, è possibile invece domandare l’apertura della liquidazione giudiziale.
È, dunque, necessario che l’ente attui un adeguato monitoraggio delle procedure di riscossione in grado di calibrare le modalità di tutela del proprio credito alla luce della situazione finanziaria, economica e patrimoniale dei propri debitori, avvalendosi di tutti gli strumenti che l’ordinamento prevede a tutela del proprio credito.
Un’apertura intempestiva della procedura di liquidazione giudiziale o controllata, a causa dell’inerzia dell’ente creditore, in presenza di una insolvenza risalente nel tempo può comportare minori prospettive di recupero dei crediti insinuati. Tali attività gestionali, inoltre, appaiono funzionali a garantire che in sede di riaccertamento ordinario dei residui l’Ente assuma le corrette determinazioni in particolare ai fini della individuazione dei residui di dubbia o difficile esazione.
La Corte, inoltre, ha ricordato che il mantenimento nel rendiconto di residui attivi inesigibili o insussistenti è contrario ai fondamentali principi di certezza, veridicità e attendibilità del bilancio. L’attività di riaccertamento dei residui è, difatti, strettamente legata alla quantificazione del risultato di amministrazione e costituisce, da ultimo, un adempimento obbligatorio per legge, caratterizzato da un’azione propulsiva e di coordinamento da parte del responsabile del servizio finanziario che deve coinvolgere tutti i dirigenti/responsabili di servizio, i quali sono tenuti ad attestare chiaramente le ragioni del mantenimento in bilancio di tali poste e, quindi, a motivarne espressamente il mancato stralcio.