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Contributo trasporto scolastico dell’alunno disabile e mancato pagamento tributi locali del genitore

Non è legittimo negare il contributo economico per il pagamento del trasporto scolastico dello studente minore disabile motivando sulla circostanza che il padre ha un debito con il comune determinato dal mancato pagamento dei tributi locali: è quanto affermato dal Consiglio di Stato, sez. VII, nella sent. 20 novembre 2024, n. 9323.

Non è possibile, infatti, eccepire in compensazione, a fronte di un credito vantato dall’avente diritto per consentire l’esercizio di un diritto fondamentale come quello inerente al trasporto scolastico dell’allievo disabile, l’esistenza di un debito da parte di questi o, come nel caso di specie, di un suo familiare per cause del tutto estranee all’esercizio del diritto, in quanto il doveroso bilanciamento tra i due valori in gioco esige che il Comune, una volta riconosciuti i presupposti per l’attribuzione dell’assegno, eroghi la somma per consentire alla famiglia di poter garantire al minore disabile il trasporto scolastico, gratuito ex lege, essendo evidente che, se dovesse operare l’eccezione di compensazione, il diritto del minore all’istruzione, per mezzo del necessario trasporto sino a scuola, sarebbe paralizzato finché, in ipotesi, il genitore-debitore non paghi il proprio debito nei confronti dell’amministrazione; ma in questo modo la soddisfazione del diritto fondamentale sarebbe sempre e comunque subordinata alle ragioni economiche, più o meno fondate, dell’ente pubblico creditore che, in questo modo, potrebbe esigere in via anticipata il pagamento del proprio credito rendendo impossibile, in una posizione di supremazia organizzativa, l’esercizio del diritto fondamentale da parte del cittadino.

Nella gerarchia dei valori costituzionali deve riconoscersi prevalenza al diritto fondamentale al trasporto scolastico del minore disabile: quest’ultimo non può essere subordinato alla sola esistenza di ragioni di ordine finanziario, giacché tale diritto possiede, per usare una metafora ben nota, un nocciolo duro, incomprimibile da ogni ragione, necessariamente recessiva, di ordine economico.