Contenziosi pendenti: i criteri per quantificare l’accantonamento prudenziale

Come è noto, in ragione delle previsioni contenute nell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, al punto 5.2, lett. h), “nel caso in cui l’ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio […] è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza”, alla necessità di porre particolare attenzione alla quantificazione degli accantonamenti al fondo in parola, che presuppone, come evidenziato anche dalla Sezione delle Autonomie, “una costante ricognizione e […] l’aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall’Organo di revisione. […] la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell’anno in cui si verificherà l’eventuale soccombenza” (delib. n. 14/SEZAUT/2017/INPR).

Come ricordato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Umbria, nella delib. n. 148/2024/PRSE, depositata il 9 novembre 2024, ai fini di una corretta classificazione delle passività potenziali tra “probabili”, “possibili” e da “evento remoto”, la giurisprudenza contabile (cfr., tra le più recenti, sez. reg. di contr. Lombardia, delib. n. 69/2020/PRSE; sez. reg. di contr. Lazio, delib. n. 18/2020/PRSE; sez. reg. di contr. Campania, delib. n. 125/2019/PRSP) ha fatto riferimento ai seguenti principi:

  • la passività “probabile”, con indice di rischio del 51% (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per i quali l’avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (cfr., al riguardo, documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l’evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);
  • la passività “possibile” che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l’evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il “range” di accantonamento oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;
  • la passività da “evento remoto”, la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero.

Solo a seguito di una corretta valutazione, operata nei termini esposti, l’ente locale potrà pervenire ad una quantificazione degli accantonamenti tale da consentire di contemperare le esigenze di cautelarsi a fronte dei possibili eventi avversi e di preservare gli equilibri prospettici di bilancio, con la necessità di non impedire l’utilizzo di risorse altrimenti impiegabili per l’erogazione dei servizi alla collettività (cfr. sez. reg. di contr. Umbria, delib. n. 2/2021/PRSE).

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