Capitoli esclusi dal calcolo del FCDE: necessario motivare
È necessario che nella documentazione del ciclo di bilancio sia data adeguata esposizione delle valutazioni effettuate in merito alla determinazione del FCDE e, in particolare, delle ragioni che hanno condotto alla esclusione dal calcolo di alcune delle posizioni di credito in essere e a tal fine si dispone che l’Ente, nella relazione sulla gestione individui analiticamente i residui non considerati ai fini del calcolo e le ragioni di tale esclusione: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Umbria, nella delib. n. 148/2024/PRSE, depositata il 9 novembre 2024.
In particolare, i giudici hanno richiamato l’Amministrazione comunale ad attenersi scrupolosamente all’applicazione dei principi contabili nella determinazione del FCDE da stanziare nel bilancio di previsione e da accantonare in sede di rendiconto, evidenziando quanto statuito dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 32/2015/INPR, ove si è affermato che “l’adeguata quantificazione del FCDE determina la veridicità del risultato di amministrazione e preserva l’Ente da disavanzi occulti nonché da potenziali squilibri di competenza e di cassa, allorché venga utilizzato l’avanzo di amministrazione libero, in realtà non disponibile”.
La Corte ha anche rimarcato come l’organo di revisione, esercitando la propria funzione di collaborazione con l’organo consiliare di cui all’art. 239, c. 1, lett. a) del TUEL, sia onerato di una puntuale attività di monitoraggio nel tempo che deve concernere sia l’esame dell’evoluzione del FCDE, sia la verifica di ulteriore indicatori quali, ad esempio: indicatore di velocità di riscossione che misura la capacità di esazione dei crediti dell’ente; tasso di formazione dei residui attivi; tasso di smaltimento dei residui attivi nonché in ogni caso di ogni indicatore di misurazione delle performance delle entrate di cui all’art. 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011.
Appare opportuno che l’organo di revisione fornisca dettagliata evidenza dell’avvenuta attuazione delle predette verifiche e monitoraggi e che, in caso di riscontrate criticità, proponga all’ente di intraprendere adeguate misure per incrementare l’efficienza della gestione; nel caso di specie, il revisore non aveva fornito in modo puntuale tali evidenze e finanche la compilazione del questionario non appariva sempre puntuale.