Il consolidato orientamento della giurisprudenza gius-contabile, recentemente ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Prima Giurisd. Centrale d’Appello, nella sent. n. 249/2024, depositata il 9 dicembre 2024, afferma che:
- la perdita di denaro pubblico conseguente all’operato di soggetti che fattivamente esplichino attività di gestione di una persona giuridica di una persona giuridica comporta che in capo ad essi vada riconosciuta la qualifica di agente contabile, in funzione del fatto oggettivo dell’avvenuto maneggio di denaro o di valori di pertinenza dell’amministrazione;
- gli agenti contabili sono comunque tenuti a rispondere del loro operato (cfr. artt. 178 regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; 81, 83 regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; 52, 54 regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214).
Più in generale, secondo i giudici, la qualità di agente contabile deriva dalla materiale disponibilità di pubblici valori, correlata al perseguimento di finalità pubbliche, senza che abbiano alcun rilievo sia l’occasionalità che la temporaneità o frammentarietà di detta disponibilità o servizio.
Secondo i principi generali, spetta al soggetto inadempiente provare i motivi dell’inadempimento o i fatti estintivi dell’obbligazione per non essere assoggettato all’obbligo di risarcire il danno; con riferimento specifico alla figura del contabile di fatto, inoltre, va considerato che l’obbligo di portare a buon fine il bene pubblico ha contenuto più ampio rispetto a quello di cui è investito in situazioni analoghe il contabile di diritto, atteso che il primo è tenuto ad adoperarsi con la diligenza massima per assicurare che i valori rientranti nella sua disponibilità raggiungano la finalità di spesa o, nella specie, di acquisizione al patrimonio dell’Amministrazione (cfr. Corte dei conti, II Sez. Giur. App., sent. n. 15/2021 in data 1.2.2021).