La determinazione del fondo rischi esige un controllo minuzioso e puntuale del contenzioso ad esso afferente (così come, del resto, delle partite creditorie e debitorie tra Ente e società partecipata addirittura, come detto, con una più rigorosa asseverazione: art. 11, c. 6, lett. j, D. Lgs. n. 118/2011): è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Emilia-Romagna, nella delib. n. 124/2024/VSG, depositata il 4 dicembre 2024.
È dunque da escludere un controllo a campione; al contrario, la quantificazione del fondo rischi richiede inderogabilmente un’analisi specifica delle singole poste e partite: come si è visto è lo stesso legislatore a richiedere una approfondita e analitica “verifica”, che non si limiti all’ espressione di un mero giudizio.
D’altro canto, la giurisprudenza della Corte dei conti ha avuto modo di sottolineare, che “La quantificazione del fondo per il contenzioso richiede un attento e costante monitoraggio sulle liti, per le quali occorre procedere quanto meno annualmente alla stima del rischio di soccombenza e alla verifica del loro andamento” e che, a tale riguardo, occorre dotarsi “di un’apposita banca dati o, comunque, di un sistema di analisi e di stima delle controversie.” (sez. reg. di contr. Sicilia, delib. n. 6/2019/SS.RR/PARI).