Ammissibile il soccorso istruttorio procedimentale per la comprova dei requisiti dichiarati

È ammissibile il soccorso istruttorio procedimentale per la comprova del possesso dei requisiti dichiarati: è quanto affermato dal TAR Puglia, Lecce, sez. II, nella sent. 4 dicembre 2024, n. 1338.

Invero, un conto è l’indicazione incompleta o erronea circa il possesso di un requisito speciale (in particolare, dell’esperienza pregressa), espressamente previsto nel bando di gara che peraltro, un orientamento della giurisprudenza amministrativa meno rigoroso, ritiene comunque sanabile mediante soccorso istruttorio non potendosi dichiarare tout court l’esclusione del concorrente (cfr. Cons. Stato, V, 2.9.2019, sentenza n. 6066 e Cons. Stato, V, 18.10.2018, sentenza n. 5958). Diverso è il caso ove il concorrente, avendo correttamente dichiarato il possesso dei prescritti requisiti, alleghi documentazione a comprova erronea o insufficiente, atteso che i mezzi di prova di cui all’art. 86 cit. possono sempre essere prodotti in un momento successivo all’offerta su invito della stazione appaltante (cfr. ex multis, Cons. Stato, V, 22.2.2021, sentenza n. 1540; TAR Lazio – Roma, II, 28.6.2021, sentenza n. 7690 e TAR Lazio – Roma, III, 6.5.2021, sentenza n. 5330); la documentazione prodotta, però, non può consistere in atti formati a seguito della presentazione dell’offerta ma, necessariamente, preesistenti a tale data (cfr. Cons. Stato, III, 26.6.2020, sentenza n. 4103, che nel caso di specie ha ammesso la prova dei requisiti speciali tramite la produzione di documenti già esistenti, ma non prodotti unitamente alla domanda).

Ebbene, com’è noto, in via pretoria, è stata ammesso, altresì, il c.d. “soccorso istruttorio processuale”, che consente alla parte processuale di sanare le carenze denunciate nel ricorso principale o incidentale avversari. La ratio dell’estensione in parola è sempre quella di evitare conseguenze espulsive per irregolarità essenziali della domanda che non ne inficino il contenuto sostanziale, ove l’amministrazione non abbia avviato il subprocedimento del soccorso.

Per evitare l’esclusione, il concorrente nei confronti del quale è rilevata la carenza documentale deve, quindi, produrre in giudizio quanto necessario a sanare il vizio denunciato, rimanendo ovviamente preclusa l’integrazione delle offerte tecnica ed economica (cfr. Cons. Stato, III, 19.8.2020, sentenza n. 5144) o dei requisiti di partecipazione, i quali devono sussistere già al momento della presentazione della domanda.

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