La separazione tra organi di indirizzo e controllo politico-amministrativo e organi di gestione è prevista dall’art. 107 del Testo Unico Edilizia (d.lgs. 267 del 2000), il cui comma 2 precisa che “Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108”.
Come ricordato dal TAR Piemonte, sez. II, nella sent. 15 novembre 2024, n. 1167, tale principio può essere derogato nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ove è possibile attribuire ai componenti dell’organo esecutivo (e al sindaco) la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura gestionale (cfr. l’art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000, secondo cui “Gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti fatta salva l’ipotesi di cui all’articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all’articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all’articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio.”).
I giudici torinesi, conseguentemente, hanno ritenuto legittima l’adozione di un’ordinanza di demolizione da parte del sindaco a cui la Giunta, facendo applicazione della deroga in discorso, con propria delibera aveva attribuito al sindaco dello stesso ente la responsabilità dei settori tecnico e finanziario.