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Agenti contabili principali e agenti secondari: le indicazioni della Corte dei conti

Come è noto, ai sensi dell’art. 178 del R.D. n. 827/1924 e dell’art. 74 del R.D. n. 2440/1923, si configurano come agenti contabili tutte le persone fisiche o giuridiche che abbiano “maneggio” di denaro, beni o valori di pertinenza dell’Amministrazione, indipendentemente dal fatto che siano “interni” od “esterni”, che assumano tale investitura di “diritto” o di “fatto” o che si tratti di agenti contabili “principali” o “secondari”.

In riferimento a quest’ultimo profilo, come ricordato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. Marche, nella sent. n.148/2024, depositata il 3 dicembre 2024, si definiscono agenti “principali” quelli nelle risultanze della cui gestione debbono confluire quelle degli “agenti secondari” (sub-agenti), pur restandone distinte.

Gli agenti contabili principali, comunque, non rispondono dei fatti degli agenti secondari, se non in quanto ad essi stessi siano imputabili profili di colpa o di mancata vigilanza.

Anche gli agenti contabili secondari sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti e debbono, ai sensi dell’art. 192 del R.D. n. 824/1923, rendere ad essa i loro conti giudiziali (i cc.dd. “sub-conti”), a corredo di quello dell’agente contabile principale.