Attività di bonifica e aliquota IVA applicabile: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Per poter applicare l’aliquota IVA del 10%, prevista dal combinato disposto di cui ai numeri 127 quinquies e 127 septies della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/1972 (Decreto IVA), alle attività di rimozione dei rifiuti deve esistere uno specifico progetto approvato dalla Regione che regolamenti l’attività di bonifica: è quanto ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 234/2024, pubblicata il 29 novembre 2024.
Tale affermazione è coerente con il quadro normativo in materia.
Per quanto riguarda la nozione di “opere, costruzioni e impianti destinati (…) alla bonifica di aree inquinate” di cui al citato art. 266 del d.lgs. n. 152/2006, come precisato dall’Agenzia con la risoluzione n. 247/E/2007, “la varietà delle situazioni nelle quali si rende necessario intervenire per effettuare una bonifica non consente di fornire una risposta di carattere generale”.
Nel medesimo documento di prassi è stato, altresì, chiarito che “l’ambito e le tipologie di intervento che occorre mettere in atto sono fissate nel singolo progetto di bonifica, che deve essere approvato dalle autorità competenti”, individuate nelle Regioni.
Come precisato con risposta n. 399 resa il 10 giugno del 2021, in tali casi, l’art. 242 del citato d.lgs. n. 152/2006 prevede la redazione e l’approvazione di un progetto di bonifica o di messa in sicurezza oppure di ripristino, da parte di più soggetti pubblici riuniti in Conferenza dei servizi, come disposto dal comma 7 di tale articolo, ai sensi del quale “La regione, acquisito il parere del comune e della provincia interessati mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile, approva il progetto, con eventuali prescrizioni e integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento”.
Nella medesima risoluzione n. 247/E del 2007 è stato riportato il contenuto di una nota del Ministero dell’Ambiente che ha precisato che “l’assoggettamento ad aliquota agevolata degli interventi necessari per effettuare la bonifica di un sito inquinato ha la finalità di costituire un incentivo all’effettiva realizzazione della bonifica stessa e che appare coerente che tale incentivo riguardi tutte le attività contemplate nel progetto approvato”.
Pertanto, tutti gli interventi, funzionali a tale fine e risultanti dal progetto di bonifica, debitamente autorizzato dalle autorità pubbliche competenti, sono da ritenersi qualificabili, in senso lato, quali “opere, costruzioni e impianti destinati alla bonifica”, ai sensi del richiamato art. 4, comma 2, lettera g), della Legge n. 847/1964.
La medesima risposta n. 399/2021 ha precisato che “le stesse attività di bonifica possono considerarsi opere, costruzioni e impianti destinati alla bonifica di determinate aree sempre che le stesse risultino essere inserite all’interno di un progetto di bonifica regolarmente approvato dalla competente autorità, ai sensi del combinato disposto degli articoli 242 e 252 del citato d.lgs. n. 152 del 2006”.
Nella medesima risposta è stato precisato che può “trovare applicazione l’aliquota IVA del 10 per cento sia agli interventi di bonifica/messa in sicurezza dei siti individuati (…) sia agli interventi di caratterizzazione e alle attività in ogni caso prodromiche, se ricompresi in un progetto di bonifica regolarmente approvato dalla Regione”.
Analogamente, con risposta n. 186 resa il 12 giugno 2020, è stato precisato che l’aliquota ridotta del 10% di cui ai numeri 127quinquies e 127septies della Tabella A, parte III, allegata al dPR n. 633 del 1972, prevista per le “opere, costruzioni e impianti destinati alla bonifica” ai sensi dell’art. 4, secondo comma, lett. g), della Legge n. 847/1964, potrà essere applicata solo se gli interventi (…) rientrano in un più ampio “progetto di bonifica debitamente approvato”, finalizzato alla realizzazione di opere qualificabili di per sé quali opere di urbanizzazione primaria o secondaria; diversamente, ossia in mancanza del progetto di bonifica, questi interventi saranno soggetti all’aliquota IVA ordinaria.