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Reiterati ritardi nella resa dei pareri e mancata presenza presso l’ente locale: legittima la revoca del revisore

Come è noto, l’art. 235, comma 2, del TUEL (d.lgs. n. 267/2000) consente la revoca dell’incarico di revisione in caso di inadempimento e, in particolare “per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall’art. 239, comma 1, lettera d”.

Il TAR Campania, Salerno, sez. I, nella sent. 22 novembre 2024, n. 2270, ha ritenuto legittima la revoca del revisore che:

  • aveva reso il parere sul DUP, richiesto con nota trasmessa via pec il 26 maggio e completa dei documenti previsti, solo il successivo 14 giugno e, quindi, ben oltre il termine di 10 giorni previsto dal regolamento di contabilità, con conseguenze pregiudizievoli per l’Amministrazione che ha disposto il rinvio della seduta consiliare già convocata;
  • aveva reso il parere sul bilancio di previsione, richiesto con nota trasmessa tramite pec il 26 maggio, era stato reso solo il successivo 17 giugno, anche in questo caso ben oltre il termine previsto dal citato regolamento, con conseguente rinvio della seduta consiliare convocata per l’approvazione.

Tali inadempienze sono state ritenute gravi sia per l’ampia violazione dei termini sia per le conseguenze sull’attività dell’Amministrazione; a corroborare il quadro negativo era emerso, altresì, che il revisore non si era mai recato presso l’ente e che l’esame dei documenti contabili presso gli uffici comunali, assolutamente necessario al fine di risolvere eventuali criticità in un’ottica cooperativa, era stato effettuato, fin dall’avvio dell’incarico, dal solo collaboratore del revisore, unico soggetto ad aver svolto un’attività di verifica degli atti in collaborazione con i componenti dell’Amministrazione, in violazione dell’obbligo di riservatezza previsto dall’art. 240, comma 1, secondo periodo, del TUEL.

Considerato che l’Amministrazione può provvedere discrezionalmente alla revoca dell’incarico di revisore sulla base di una valutazione complessiva delle violazioni commesse nello svolgimento delle sue funzioni e delle relative conseguenze per l’Ente (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sent. 9 maggio 2018, n. 2785), nel caso di specie, secondo i giudici, non potevano dirsi non sussistenti i presupposti per l’adozione del provvedimento di revoca, essendo gli inadempimenti gravi (in quanto posti in essere in violazione di specifiche disposizioni normative) e non occasionali e, pertanto, idonei a giustificare ragionevolmente la revoca dell’incarico di revisione.