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Compensi ad un dipendente pubblico da altra P.A.: le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate

L’art. 50, comma 1, lettera b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), ricomprende fra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente “le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato”.

In merito alle indennità e compensi percepiti a carico di terzi, la circolare dell’Agenzia delle Entrate 23 dicembre 1997, n. 326 (paragrafo 5.3), ha precisato che si tratta di somme e valori che il prestatore di lavoro percepisce da soggetti diversi dal proprio datore di lavoro, per incarichi svolti in relazione alle funzioni della propria qualifica e in dipendenza del proprio rapporto di lavoro, come ad esempio, i compensi per la partecipazione a taluni comitati tecnici, organi collegiali, commissioni di esami, organi consultivi di enti privati o pubblici, ivi compresi quelli percepiti da dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici per prestazioni comunque rese in connessione con la carica o in rappresentanza degli enti di appartenenza.

In queste ipotesi, l’assimilazione al lavoro dipendente di un’attività che può anche essere oggettivamente autonoma deriva dal fatto che essa viene fornita dal dipendente in relazione ad un ordine di servizio ricadente nel rapporto di lavoro subordinato intrattenuto in via principale. La relazione tra l’espletamento dell’incarico e la qualifica di lavoratore dipendente sussiste nel caso in cui risulti, per legge, regolamento, altro atto amministrativo, statuto o capitolato, che l’incarico debba essere affidato ad un componente della categoria alla quale il contribuente appartiene.

In altri termini, la relazione suddetta si deve desumere dal fatto che la norma extratributaria regolatrice dell’incarico ha collegato una presunzione di possesso della competenza specifica alla circostanza dell’appartenenza del soggetto ad una certa categoria di lavoratori dipendenti o ad una certa posizione di impiego.

Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 232/2024, pubblicata il 28 novembre 2024, ha affermato che i compensi percepiti dal dipendente membro di una commissione di verifica, nominato in qualità di rappresentante del Ministero, erogati da una Regione (quindi, una P.A. differente da quella di appartenenza) costituiscono redditi di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 49 del TUIR.

In particolare, ai sensi dell’art. 51, comma 1, del TUIR, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Come chiarito nell’interpello pubblicato il 22 luglio 2019, n. 289, concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i compensi in qualunque modo riconducibili al rapporto di lavoro medesimo, anche se non provenienti direttamente dal datore di lavoro (principio di onnicomprensività del reddito di lavoro

dipendente e totale imponibilità di tutto ciò che il dipendente riceve).

L’art. 29, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, relativamente alle ritenute da applicare sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato, dispone che le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che corrispondono redditi di lavoro dipendente devono effettuare all’atto del pagamento una ritenuta diretta in acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti. Sul punto, come chiarito con la Risoluzione 13 novembre 2002, n. 354/E, “l’obbligo di effettuare la ritenuta sussiste, pertanto, ogniqualvolta gli anzidetti soggetti corrispondono redditi di lavoro dipendente cui si rende applicabile la disciplina contenuta nell’articolo 48 [ndr. ora 51] del TUIR e, a tal fine, non assume rilevanza la circostanza che il percipiente non sia dipendente dell’Amministrazione erogante”.

Nel caso specifico, secondo l’Agenzia delle Entrate, sarà la Regione ad effettuare pagamento e ritenuta (quale sostituto di imposta).