Come previsto dall’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 4.1, qualora nel corso di un esercizio siano stati effettuati dal Tesoriere pagamenti in assenza di un mandato dell’ente, questo è tenuto, nel corso della gestione e comunque prima dell’approvazione del rendiconto, alla regolarizzazione, in modo che i risultati di cassa del rendiconto amministrativo dell’ente ed i risultati di cassa del conto giudiziale del tesoriere coincidano senza che sia necessario procedere ad alcuna riconciliazione, attività che si caratterizza per un riscontro della concordanza.
Difatti, come ricordato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Sardegna, nella delib. n. 189/2024, depositata il 26 novembre, emettere un titolo di entrata o di spesa, sia in c/competenza che in c/residui, riferito ad un esercizio diverso da quello in cui l’operazione di cassa è eseguita, costituisce una rappresentazione contabile del fatto gestionale che non rispetta il principio contabile della veridicità. Di contro, nel caso in cui il comune non abbia provveduto alla necessaria regolarizzazione entro l’esercizio, questa è comunque indispensabile, e ad essa deve provvedersi nel nuovo esercizio. Al riguardo, soccorre il punto 6.3 del principio contabile richiamato che dispone “i titoli di pagamento, che regolarizzano incassi e pagamenti effettuati dal cassiere/tesoriere nell’esercizio precedente, sono imputati contabilmente alla competenza finanziaria dell’esercizio precedente, anche se emessi nell’esercizio successivo”.
I giudici contabili sardi hanno anche ricordato che l’art. 185, comma 4, del TUEL prevede per i pagamenti effettuati in assenza di preventivo mandato che “entro quindici giorni e comunque entro il termine del mese in corso l’ente locale emette il relativo mandato ai fini della regolarizzazione”, nonché l’art. 226, comma 1, che stabilisce che il Tesoriere, entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario, deve rendere all’ente locale il conto della propria gestione, disposto che include in se la necessaria e conseguente regolarizzazione dei sospesi.
Un richiamo deve essere fatto anche all’ art. 223, in materia di Verifiche ordinarie di cassa, il cui comma 1 dispone che “L’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente provvede con cadenza trimestrale alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili di cui all’articolo 233”; ne discende che i controlli trimestrali hanno lo scopo di conciliare il fondo di cassa, risultante dalle scritture contabili del tesoriere con quelle dell’ente locale, al termine del trimestre, e di verificare la regolarità della gestione tenuto conto delle pattuizioni contenute nella convenzione di tesoreria.