Ottemperanza nel caso di ente in dissesto: ammissibile dinanzi ad un obbligo di fare
Come ricordato dal TAR Sicilia, Catania, sez. I, nella sent. 13 novembre 2024, n. 3777, il ricorso per ottemperanza è generalmente ammissibile, anche in ipotesi di dissesto dell’ente locale, ove l’Amministrazione debba, in forza del decisum, esercitare un “potere di natura discrezionale non riducibile alla mera liquidazione di crediti di natura patrimoniale derivanti o meno da titolo giudiziario” (cfr., ex plurimis, TAR Campania, Napoli, sez. V, sent. 22 maggio 2024, n. 3297; TAR Puglia, Lecce, sez. III, sent. 24 maggio 2023, n. 687); per contro, ove sia in contestazione l’obbligo di emanazione dell’atto amministrativo che contempli il titolo di spesa, la competenza amministrativa e contabile resterebbe saldamente ancorata in capo all’organo straordinario per il divieto generale di esecuzione individuale e in forza del principio della par condicio creditorum.
Sulla base delle suesposte coordinate ermeneutiche, i giudici catanesi hanno ritenuto che il giudizio di ottemperanza, anche nei confronti di un Ente in dissesto, resti dunque ammissibile limitatamente alla coercizione di obblighi derivanti dal giudicato, che impongano l’esercizio di attività amministrativa, non riducibile alla mera liquidazione di un credito di natura pecuniaria, ovvero che impongano anzitutto obblighi di facere (l’obbligo di restituzione o, in alternativa, l’acquisizione dell’immobile mediante valido titolo di acquisto ovvero tramite la procedura disciplinata dall’art. 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327); ed invero, dalla sentenza ottemperanda non discende affatto vincolativamente l’obbligo di emanazione dell’atto di acquisizione sanante, piuttosto residuando in capo al Comune, sulla base della sentenza ottemperanda, un lato potere discrezionale di scelta tra la restituzione e l’acquisizione del suolo appreso illegittimamente; piuttosto l’organo straordinario sarà eventualmente competente solo all’esito della scelta discrezionale (restituzione o acquisizione) che il Comune deve tuttora compiere e da cui dipendono anche la natura e l’entità delle conseguenti obbligazioni, di facere e di dare, queste ultime sole di competenza, anche amministrativa, della commissione di liquidazione (cfr., ex plurimis, TAR Campania, Napoli, sez. V, sent. 22 maggio 2024, n. 3297; sent. 11 dicembre 2023, n. 6820).
Occorre, peraltro, osservare che l’organo straordinario di liquidazione non esprime valutazioni caratterizzate da discrezionalità amministrativa ma mere valutazioni di ordine tecnico-contabile in sede di ricognizione della situazione debitoria dell’ente (cfr., ex plurimis, TAR Sicilia, Palermo, sez. V, sent. 18 marzo 2024, n. 997).
Conseguentemente, nel caso di richiesta di restituzione di un immobile illegittimamente occupato dal Comune, la condizione di ente in dissesto non rappresenta un ostacolo all’esecuzione di una sentenza che ordina detta restituzione.