Nomina di un consigliere della Città Metropolitana a componente del CdA di una fondazione senza deleghe gestionali
Il consigliere di una Città Metropolitana può essere nominato componente del Consiglio di Amministrazione di una fondazione se l’incarico non prevede deleghe gestionali: è quanto affermato dall’ANAC nell’Atto del Presidente del 6 novembre 2024, fasc. n. 4690/2024.
Ed infatti l’art. 7, comma 2, lettera d), del d.lgs. n. 39/2013 dispone quanto segue: “A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia (…) che conferisce l’incarico, non possono essere conferiti (…) d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione”.
Dirimente nel caso in esame è l’incarico in destinazione che si intende conferire.
Invero, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. l), d.lgs. n. 39/2013, per “incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico”, si intendono “gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell’ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico”.
L’incarico di membro del CdA della fondazione non rientra, quindi, nell’ipotesi di inconferibilità di cui all’art. 7, co. 2, lett. d), limitata, invece, ai soli incarichi di Presidente, Amministratore delegato o assimilabili (sul punto, cfr. Orientamento n. 14 del 30 aprile 2015).
Tale orientamento è ribadito anche in più pronunce dell’Autorità, tra cui nella Delibera n. 373/2019.