Il nuovo art. 49 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023) non vieta il reinvito dell’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento, ma soltanto il reinvito del “contraente uscente”, ossia del soggetto che ha conseguito la precedente aggiudicazione: è quanto ricordato dall’ANAC nell’Atto del Presidente del 20 novembre 2024, fasc. n. 3388/2024.
Nello specifico, il comma 2 dell’art. 49 citato vieta il reinvito e l’affidamento (diretto) o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa concernente lo stesso settore merceologico, la stessa categoria di opere o lo stesso settore dei servizi.
L’art. 49 del d.lgs. 36/2023, dunque, stabilisce che la rotazione si ha solo a carico del soggetto che abbia conseguito la precedente aggiudicazione (il comma 2 fa riferimento al “contraente uscente”), escludendo, invece, dal divieto (in quanto non espressamente previsto) coloro che erano stati soltanto invitati alla precedente procedura negoziata, senza conseguire poi l’aggiudicazione.
Son, comunque, previste delle deroghe:
il comma 4 dell’art. 49 citato prevede che il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato come affidatario diretto “in casi motivati dalla struttura del mercato e dalla effettiva assenza di alternative”;
il comma 5 prevede che per i contratti affidati con le procedure negoziate senza bando (cfr. art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e) del Codice) le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata;
il comma 6 precisa, infine, che è comunque consentito derogare all’applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro