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Indennità di fine mandato del Sindaco reimputata tramite il FPV di parte corrente: è irregolarità contabile

Non è corretto l’operatore del Comune che, anziché accantonare l’indennità di fine mandato del Sindaco, impegna le somme e le reimputa tramite il FPV di parte corrente: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Marche, nella delib. n. 150/2024/PRSE, depositata il 20 novembre 2024.

I giudici hanno rammentato che l’indennità di fine mandato va contabilizzata, alla fine di ogni esercizio, come quota accantonata del risultato di amministrazione, stante la disposizione di cui all’Allegato 4/2, punto 5.2, lettera d), del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. secondo cui “anche le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell’ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato “fondo spese per indennità di fine mandato” […] Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l’economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile”.

Nondimeno, la scelta dell’Ente di reimputare l’impegno attivando lo strumento del FPV si discosta dalla funzione tipica del fondo, il quale rappresenta un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata.

Nel caso in specie, l’impegno improprio costituito dall’indennità di fine mandato del Sindaco non risulta essere correlato ad alcuna entrata vincolata, venendo meno quelle che sono le condizioni per le quali è concessa la formazione del fondo summenzionato (accertamento di entrate vincolate e finanziamento di spese esigibili negli esercizi successivi).

Pertanto, costituisce indice di criticità l’attivazione del FPV di parte corrente per tale tipologia di spesa, ingenerando dubbi e perplessità sul corretto impiego del Fondo, atteso che sulla base di quanto previsto dall’all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, solo specifiche fattispecie di impegni possono confluire nel fondo di parte corrente (salario accessorio e premiante; trasferimenti correnti; incarichi a legali; spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente; …).