Come è noto, in materia di rinnovi contrattuali dei dipendenti dell’ente locale, il principio contabile applicato di cui all’Allegato 4/2, paragrafo 5.2, lett. a), II alinea, del d.lgs. n. 118/2011, recita: “Pertanto, per la spesa corrente, l’imputazione dell’impegno avviene: a) per la spesa di personale: (omissis) nell’esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell’ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici. Nelle more della firma del contratto si auspica che l’ente accantoni annualmente le necessarie risorse concernenti gli oneri attraverso lo stanziamento in bilancio di appositi capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. In caso di mancata sottoscrizione del contratto, le somme non utilizzate concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione.”
Dall’analisi del testo, come evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Veneto, nella delib. n. 335/2024, depositata il 19 novembre 2024, benché il suddetto principio contabile auspichi – e non obblighi – la costituzione del fondo, “l’accantonamento delle predette risorse nelle more della sottoscrizione del CCNL costituisce un adempimento contabile volto a preservare, in chiave prospettica, la tenuta degli equilibri finanziari dell’Ente” (cfr., ex plurimis, sez. reg. di contr. Liguria, delib. n. 10/2021/PRSP e 11/2020/PRSP).
I giudici hanno invitato l’Ente a predeterminare, prevedendo un apposito accantonamento, la provvista finanziaria da utilizzare a copertura della spesa per i rinnovi contrattuali, trattandosi di spesa obbligatoria a carico del bilancio dell’ente.