Per quanto concerne i residui derivanti dai progetti finanziati con il PNRR, la Corte dei conti, sez. reg. di contr. Veneto, con la delib. n. 324/2024, depositata il 13 novembre, ha richiamato quanto previsto nella Faq Arconet n. 48, ove è stato precisato che “a seguito dei decreti ministeriali di assegnazione delle risorse gli enti possono procedere all’accertamento delle entrate nel rispetto dei principi della competenza finanziaria potenziata, al fine di consentire, a seguito del perfezionamento delle obbligazioni di spesa, la registrazione degli impegni con imputazione agli esercizi previsti nel cronoprogramma. Se i decreti prevedono l’erogazione delle risorse sulla base della rendicontazione annuale o infrannuale dei SAL, le entrate sono accertate nell’esercizio di assegnazione delle risorse con imputazione agli esercizi previsti nel cronoprogramma delle spese oggetto del finanziamento”.
Come, infatti, chiarito dalla giurisprudenza contabile in precedenza, “la norma di cui all’art. 15, c. 4 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, conv. in legge, con modificazioni, dall’art. 1, c. 1, L. 29 luglio 2021, n. 108, non può infatti essere interpretata nel senso di rappresentare una deroga ai principi dell’armonizzazione e quindi impone che, per la parte a rendicontazione, la contabilizzazione dei contributi PNRR segua i principi già da tempo evidenziati da questa Sezione regionale di controllo, ossia l’imputazione dell’entrata anno per anno – quindi non nell’esercizio in cui risultano previamente assegnati i fondi con provvedimento ministeriale o regionale, ma – in conformità alle previsioni di stato di avanzamento dei lavori (cfr. dell. n. 49/2023/PRSE, n. 67/2023/PRSE, n. 145/2023/PRSE, n. 146/2023/PRSE, n. 147/2023/PRSE). L’eccezione introdotta dal D.L. 77/2021, in altri termini, è legata solo al momento in cui si può procedere alla contabilizzazione, ma non deroga alle modalità della stessa quanto alla scansione temporale, che deve riflettere i tempi previsti di programmazione relativi all’esecuzione del progetto (cfr. dell. nn. 37/2024/PRSE e 38/2024/PRSE)” (sez. reg. di contr. Emilia-Romagna, delib. n. 46/2024/PRSE).