Legittima la revoca della procedura di gara motivata da ragioni di economicità ed efficienza
Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, non è precluso all’amministrazione di revocare l’aggiudicazione in presenza di un interesse pubblico individuato in concreto, del quale si è dato atto nella motivazione del provvedimento di autotutela, alla stregua dei principi generali dell’ordinamento giuridico, i quali, oltre che espressamente codificati dall’art. 21 quinquies della l. n. 241 del 1990, trovano fondamento negli stessi principi costituzionali predicati dall’art. 97 Cost., ai quali deve ispirarsi l’azione amministrativa.
L’esercizio di tale potere non è subordinato al ricorrere di ipotesi tipiche, tassativamente predeterminate dal legislatore, ma è rimesso alla valutazione ampiamente discrezionale dell’amministrazione (così, ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 7 febbraio 2022, n. 833; n. 5991/2022).
Sulla legittimità della revoca del bando di gara la giurisprudenza si è, poi, ampiamente espressa nel senso di riconoscere la legittimità dell’esercizio del potere di revoca in presenza di una nuova valutazione da parte dell’amministrazione procedente dell’interesse pubblico sotteso all’indizione della procedura perfino dopo l’aggiudicazione ancor più se intervenga prima della definizione del vincolo contrattuale coincidente con il momento della stipula del contratto che segna il passaggio dalla procedura di scelta del contraente alla successiva fase di natura privatistica tra le parti individuate (ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 13 marzo 2017, n. 1138; sez. V, sent. n. 4834/2015).
Quanto ai limiti del sindacato del giudice a fronte di tale potere, gli stessi riguardano l’irragionevolezza o abnormità della decisione nonché il travisamento dei fatti che hanno indotto alla medesima decisione, circostanze che nel caso all’esame devono ritenersi escluse.
Il potere di revoca si fonda dunque solo su una valutazione di opportunità, seppur ancorata alle condizioni legittimanti dettagliate all’art. 21quinquies, sicché il valido esercizio dello stesso resta, comunque, rimesso a un apprezzamento ampiamente discrezionale dell’Amministrazione procedente sindacabile nei noti limiti della manifesta irragionevolezza o illogicità.
Applicando le suesposte linee ermeneutiche, il TAR Lazio, Latina, sez. I, nella sent. 25 ottobre 2024, n. 666, ha ritenuto legittima la scelta di revocare una procedura per l’affidamento del canile, considerata la volontà di bandire un’unica gara per il servizio di canile-rifugio e per quello del pronto soccorso veterinario che, nel caso specifico, venivano già prestati presso la medesima struttura ancorché fisicamente e funzionalmente separati: si trattava, in concreto, di una decisione fondata su ragioni di economicità ed efficienza che la stazione appaltante ravvede nell’indizione di un’unica gara in luogo di due distinte procedure, motivazioni che non risultavano affette da quei vizi macroscopici che soli possono portare all’annullamento di un provvedimento di revoca.