L’avvio del recupero annualità pregresse non giustifica l’esclusione dal FCDE dei proventi lampade votive
L’avvio del recupero delle annualità pregresse relative ai proventi delle lampade votive non può essere motivazione valida per l’esclusione dal FCDE di tali somme: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Marche, nella delib. n. 140/2024, depositata il 7 novembre 2024.
I giudici, pur apprezzando l’attività di recupero intrapresa, non hanno condiviso l’esclusione dei pertinenti residui dal computo del FCDE in funzione della stessa attività, “in quanto sarebbe, se del caso, l’azione stessa di recupero dei crediti, qualora generasse effetti positivi sulla riscossione dei residui attivi, a determinare una eventuale riduzione del FCDE”.
La Corte ha ricordato che l’accantonamento al FCDE ha la precipua finalità di evitare che spese esigibili siano finanziate da entrate di dubbia esigibilità: tale accantonamento va, pertanto, parametrato in base all’andamento delle somme riscosse negli esercizi precedenti, computando nel calcolo tutte le entrate per le quali non è certa la riscossione integrale. Sul punto, giova ricordare, altresì, che i fondi e gli accantonamenti costituiscono uno strumento contabile preordinato a garantire gli equilibri di bilancio attraverso la preventiva sterilizzazione di una certa quantità di risorse necessarie a bilanciare sopravvenienze che possano pregiudicarne il mantenimento durante la gestione (Sezione delle Autonomie, delib. n. 9/SEZAUT/2016/INPR).
È stata, quindi, rimarcata l’importanza di un prudente apprezzamento delle entrate di dubbia e difficile esazione, alla stregua dell’art. 167 TUEL e del principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria (§ 3 e Appendice tecnica es. n. 5 dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011). In questo senso, la determinazione delle entrate di dubbia e difficile esazione è un adempimento cruciale ai fini della corretta quantificazione del FCDE e le entrate oggetto di svalutazione devono essere analiticamente individuate.
La “svalutazione” deve avere effetto sulla programmazione e previsione degli impieghi delle medesime entrate in termini di spesa, al fine di tutelare l’ente dal rischio di utilizzare entrate non effettive, finanziando obbligazioni passive perfezionate, scadute ed esigibili con entrate non disponibili (Sezione delle Autonomie, delibere n. 14/2017/INPR e n. 4/2015/INPR; Corte Costituzionale, sent. n. 250 del 2013).