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Incarico di elevata qualificazione: scelta fiduciaria ma non arbitraria

Come ricordato dall’ANAC nella delibera n. 426 del 25 settembre 2024, il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa (rectius, di elevata qualificazione) è il risultato di un’attività discrezionale del Sindaco, basata su un rapporto fiduciario con i dipendenti. Tuttavia, tale scelta non può essere arbitraria dovendo essere effettuata:

  • nel rispetto dei generali principi generali che regolano l’attività amministrativa,
  • con provvedimento motivato ai sensi dell’art. 50, comma 10, del TUEL,
  • con le modalità e i criteri stabiliti dall’art. 109 del TUEL e secondo i criteri di competenza professionale.

Il Sindaco deve fondare il proprio giudizio su criteri di scelta previamente resi noti agli interessati, che garantiscano una valutazione fondata su elementi obiettivi e verificabili.

L’Autorità, nel caso specifico, ha stigmatizzato l’operato del Sindaco che non ha attribuito ad un dipendente, in possesso dei requisiti previsti, l’incarico di E.Q. motivando sulla base di presunti errori precedenti di quest’ultimo: tuttavia, tale motivazione, è stata ritenuta infondata, visto che:

  • il lavoratore escluso aveva dimostrato l’assenza di errori;
  • non vi erano mai stati procedimenti disciplinari a suo carico in merito a tali presunti errori;
  • i due dipendenti scelti per l’incarico di E.Q. avevano commesso errori in precedenza tali da aver determinato criticità che l’ANAC aveva rilevato e stigmatizzato nell’esercizio dei poteri di vigilanza;
  • gli incarichi conferiti a tali ultimi dipendenti contenevano una motivazione in termini generici e con mere formule di stile che non indicano criteri oggettivi tali da dimostrare una valutazione fondata su fatti obiettivi e verificabili.

L’Autorità ha valorizzato tali elementi e ha ritenuto che fossero sufficienti a dimostrare un comportamento ritorsivo nei confronti del dipendente escluso, il quale in precedenza aveva effettuato segnalazioni secondo la disciplina del whistleblowing riguardanti presunte irregolarità nell’affidamento di alcuni incarichi; conseguentemente, ha dichiarato la natura ritorsiva del comportamento del Sindaco e la conseguente nullità (ex art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001) del decreto di conferimento degli incarichi di E.Q. alle due dipendenti e condannato il primo cittadino alla sanzione di € 5.000.