L’indennità di fine mandato deve essere inserita fra gli accantonamenti e non fra i vincoli

L’indennità di fine mandato deve essere inserita fra gli accantonamenti e non fra i vincoli: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Toscana, nella delib. n. 256/2024, nella quale i giudici hanno stigmatizzato l’errore commesso dal comune.

La Corte hanno ricordato che l’Allegato 4/2, punto 5.2, lett. I) del d.lgs. n. 118/2011 inserisce l’indennità tra le spese potenziali dell’ente per le quali “(…) si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato ‘fondo spese per indennità di fine mandato’. Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l’economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile”.

Le somme relative all’indennità di fine mandato devono, pertanto, confluire nella parte accantonata del risultato di amministrazione e non nei fondi vincolati.

A tale riguardo è stato osservato che la puntuale definizione delle componenti del risultato di amministrazione non è richiesta solo in ossequio alla funzione di “rendicontazione” che è propria del conto del bilancio, ma anche ai fini del corretto operare degli utilizzi dell’avanzo di amministrazione che possono essere effettuati negli esercizi successivi a quello di rendicontazione.

In via generale, il Collegio ha richiamato l’attenzione sull’importanza di verificare attentamente la natura delle risorse che confluiscono nel risultato formale di amministrazione, in modo che queste possano essere correttamente allocate nelle diverse componenti accantonate, vincolate e destinate del risultato stesso, garantendone così il corretto utilizzo negli esercizi successivi.

 

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