Mancato avvio del programma di recupero dell’evasione tributaria locale: il warning della Corte dei conti

Il mancato avvio del programma di recupero dell’evasione tributaria pone in evidenza un comportamento astrattamente foriero di gravi responsabilità dell’Amministrazione, tanto più che la relativa violazione può portare a situazioni di danno erariale dovute al mancato rispetto di termini posti da norme di legge:

è quanto ricordato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Basilicata, nella delib. n. 155/2024/PRSP, depositata il 30 ottobre 2024, richiamando la delib. n. 113/2021/PRSP della sez. di contr. per la Regione Siciliana.

Tale attività risponde ad un’esigenza non soltanto di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di stabilità finanziaria dell’Ente, ma anche di corretto assolvimento di quei doveri “inderogabili” di “solidarietà politica, economica e sociale” (art. 2 Cost.) e di equità allocativa e redistributiva della ricchezza (art. 25 53 Cost.) (sez. reg. di contr. Marche, delib. n. 4/2024/PRSP).

I giudici hanno raccomandato, al fine di assicurare l’effettivo recupero di quanto dovuto, di non attendere il momento immediatamente precedente al decorso della prescrizione o al verificarsi della decadenza per esercitare le azioni finalizzate al recupero dei crediti tributari, attuando con tempestività le necessarie misure sollecitatorie; è preciso dovere dell’Ente, inoltre, attivarsi per adottare ogni misura, organizzativa e gestionale, utile a favorire un’attività di contrasto all’evasione tributaria efficiente e ordinata, che garantisca, al contempo, azioni di sensibilizzazione per ottenere comportamenti virtuosi dei contribuenti e l’incameramento di risorse stabili da parte del Comune, al fine di non procrastinare l’adempimento degli obblighi tributari, che, come è noto, sono vincolati ad ineludibili doveri di solidarietà.

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