Il mancato avvio del programma di recupero dell’evasione tributaria pone in evidenza un comportamento astrattamente foriero di gravi responsabilità dell’Amministrazione, tanto più che la relativa violazione può portare a situazioni di danno erariale dovute al mancato rispetto di termini posti da norme di legge:
è quanto ricordato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Basilicata, nella delib. n. 155/2024/PRSP, depositata il 30 ottobre 2024, richiamando la delib. n. 113/2021/PRSP della sez. di contr. per la Regione Siciliana.
Tale attività risponde ad un’esigenza non soltanto di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di stabilità finanziaria dell’Ente, ma anche di corretto assolvimento di quei doveri “inderogabili” di “solidarietà politica, economica e sociale” (art. 2 Cost.) e di equità allocativa e redistributiva della ricchezza (art. 25 53 Cost.) (sez. reg. di contr. Marche, delib. n. 4/2024/PRSP).
I giudici hanno raccomandato, al fine di assicurare l’effettivo recupero di quanto dovuto, di non attendere il momento immediatamente precedente al decorso della prescrizione o al verificarsi della decadenza per esercitare le azioni finalizzate al recupero dei crediti tributari, attuando con tempestività le necessarie misure sollecitatorie; è preciso dovere dell’Ente, inoltre, attivarsi per adottare ogni misura, organizzativa e gestionale, utile a favorire un’attività di contrasto all’evasione tributaria efficiente e ordinata, che garantisca, al contempo, azioni di sensibilizzazione per ottenere comportamenti virtuosi dei contribuenti e l’incameramento di risorse stabili da parte del Comune, al fine di non procrastinare l’adempimento degli obblighi tributari, che, come è noto, sono vincolati ad ineludibili doveri di solidarietà.