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Mantenimento dei residui risalenti: il warning della Corte dei conti

Il d.lgs. n. 118/2011, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria, ha confermato la necessità dell’operazione annuale di riaccertamento dei residui e, all’art. 3, comma 4, richiamato dall’art. 228, comma 3, del TUEL (d.lgs. n. 267/2000), precisa che “possono essere conservate tra i residui attivi le entrate accertate, esigibili nell’esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell’esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all’esercizio in cui sono esigibili… Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”.

Come ricordato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Basilicata, nella delib. n. 155/2024/PRSP, depositata il 30 ottobre 2024, è obbligo di ciascun responsabile verificare le ragioni del mantenimento dei residui attivi e passivi, effettuando una rigorosa verifica della sussistenza della fondatezza giuridica e dell’esigibilità dei crediti accertati, dell’affidabilità della scadenza dell’obbligazione prevista in occasione dell’accertamento o dell’impegno, del permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti, della corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio, e conseguentemente provvedere al mantenimento dei residui attivi e passivi che possiedano tutti i requisiti previsti dai vigenti principi contabili (cfr. punto 9.1 dell’Allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011), tale da consentire le verifiche necessarie per l’accertamento del rispetto del principio della veridicità.

La Corte ha anche evidenziato che, sebbene il punto 9.1 dell’Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 non imponga automaticamente la cancellazione dei residui attivi trascorsi tre anni dalla scadenza del credito non riscosso, tuttavia il mantenimento di quelli più risalenti costituisce un’evenienza eccezionale che deve essere oggetto di adeguata ponderazione da parte dell’ente locale (cfr. sez. reg. di contr. Lombardia, deliberazioni nn. 171/2023/PRSE, 17/2022/PRSP, 174/2022/PRSP, 315/2021/PRSP).