Allocazione del fondo funzioni fondamentali fra gli accantonamenti anziché nella parte vincolata

È errato allocare il fondo funzioni fondamentali non interamente utilizzato nella parte accantonata del risultato di amministrazione, voce “Altri Accantonamenti”, anziché nella parte vincolata: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Basilicata, nella delib. n. 155/2024/PRSP, depositata il 30 ottobre 2024.

Tali somme, ai sensi del comma 823 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, “sono vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID- 19”. Inoltre, ai sensi della medesima disposizione, “le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa (…), sono vincolate per le finalità cui sono state assegnate, nel biennio 2020-2021. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell’articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”.

Pur riconoscendo che, nel caso specifico, l’errore non ha compromesso gli equilibri di bilancio, la Corte ha comunque evidenziato che l’operatore del Comune non ha consentito una corretta quantificazione delle componenti interne del risultato di amministrazione.

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