Appalti: il RUP deve essere sempre nominato dalla stazione appaltante qualificata

Come è noto, l’art. 62, comma 13, del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023) dispone che “Le centrali di committenza e le stazioni appaltanti che svolgono attività di committenza anche ausiliaria sono direttamente responsabili per le attività di centralizzazione della committenza svolte per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti. Esse nominano un RUP, che cura i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell’intervento, la quale a sua volta nomina un responsabile del procedimento per le attività di propria pertinenza”.

Come evidenziato dall’ANAC nella delib. n. 467 del 23 ottobre 2024, nel caso in cui una stazione appaltante non qualificata si rivolga per lo svolgimento dell’affidamento ad altro soggetto qualificato, il comma 13 dell’art. 62 d.lgs. 36/2023 espressamente prevede che l’ente qualificato nomini un proprio RUP (cfr. Delibera ANAC n. 255/2024, Parere MIT n. 2286/2023). Infatti, come già evidenziato dall’ Autorità, per quanto la disposizione normativa possa generare dubbi interpretativi (soprattutto con riguardo ai compiti dei RUP e dei responsabili di fase), la stessa ha il fine ultimo di garantire che la procedura di gara sia svolta da un soggetto dotato delle competenze richieste per lo svolgimento della procedura di gara, e cioè dal RUP della stazione appaltante o della centrale di committenza qualificata, in coerenza con il principio del risultato introdotto nel nuovo codice.

Si ricorda, a tal fine, che il nuovo Codice innova la figura del RUP, diventando un responsabile unico “dell’intervento” complessivamente inteso; pertanto, in considerazione di quanto previsto all’art. 15, comma 9 e all’art. 62, comma 13, del Codice, nonché all’art. 9, comma 5, dell’Allegato I.2., le centrali di committenza e le stazioni appaltanti qualificate, che svolgono attività di committenza ausiliarie per conto di altri enti, nominano un RUP che cura i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell’intervento, così da garantire la gestione della procedura d’appalto in nome e per conto delle stazioni appaltanti non qualificate.

Ferma l’unicità del RUP, le stazioni appaltanti beneficiarie possono nominare un responsabile per la fase di affidamento a cui demandare i compiti e le responsabilità della singola fase a cui è proposto. In tal senso, deve osservarsi che l’art. 6 dell’All. I.2 del Codice prevede che “Il RUP, anche avvalendosi dei responsabili di fase nominati ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del codice, coordina il processo realizzativo dell’intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata”; inoltre, l’art. 15, comma 4 e gli artt. 7 e 8 dell’All. I.2 del Codice assegnano al RUP un ruolo di coordinamento delle altre figure coinvolte nel processo di approvvigionamento.

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