La tematica delle interferenze tra la disciplina dell’equo compenso di cui alla L. n. 49/2023 e quella del Codice degli appalti pubblici (D.lgs. n. 36/2023) in tema di affidamento di servizi involgenti l’esercizio di attività professionali è attualmente oggetto di un serrato dibattito anche giurisprudenziale.
Il TAR Calabria, Reggio Calabria, nella sent. 28 ottobre 2024, n. 642, riprendendo quanto già affermato con la sent. 25 luglio 2024, n. 483, ha ribadito che le offerte economiche in ribasso – diretto o indiretto che sia – rispetto al compenso fissato ex ante dalla stazione appaltante non possono essere automaticamente ed aprioristicamente escluse.
È, piuttosto, il subprocedimento di verifica dell’eventuale anomalia dell’offerta la sede laddove la stazione appaltante dovrà, in concreto, valutare l’eventuale incidenza del ribasso offerto rispetto alla serietà ed affidabilità dell’offerta. È, infatti, “da escludersi che l’ammissibilità nelle gare de quibus di un ribasso oltre le soglie del D.M. del 2016 dell’importo a base di gara possa pregiudicare le finalità di tutela dei professionisti perseguite con la L. n. 49/2023, emergendo chiaramente dal relativo impianto generale che l’ambito precipuo della relativa applicazione riguardi i rapporti professionali aventi ad oggetto prestazioni d’opera intellettuale di cui all’art. 2230 c.c. (contratto d’opera caratterizzato dall’elemento personale nell’ambito di un lavoro autonomo) e più in generale tutti quei rapporti contrattuali caratterizzati dalla posizione dominante del committente, in cui può fondatamente porsi l’esigenza di ripristinare l’equilibrio sinallagmatico. L’espressa previsione dell’applicazione dell’equo compenso anche ai rapporti con la pubblica amministrazione non può valere, invece, a inferirne tout court l’operatività nell’ambito delle contrattazioni soggette alle regole dell’evidenza pubblica, risultando per contro i contratti pubblici aventi ad oggetto la prestazione di servizi di ingegneria e architettura normalmente riconducibili ai contratti di appalto ex art. 1655 c.c..” (così TAR Calabria, Reggio Calabria, sent. 25 luglio 2024, n. 483).