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L’importanza della rotazione ordinaria: le indicazioni dell’ANAC

Come ricordato dall’ANAC nell’atto del Presidente del 25 settembre 2024, fasc. n. 1532/2024, la rotazione ordinaria del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione – introdotta nel nostro ordinamento dalla Legge n. 190/2012, art. 1, comma 4 lett. e), comma 5 lett. b), comma 10 lett. b), rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione. Le amministrazioni sono tenute a indicare nei rispettivi Piani come e in che misura intendono far ricorso a tale istituto, anche rinviando a ulteriori atti organizzativi che ne disciplinano nel dettaglio l’attuazione (come i regolamenti di organizzazione del personale o altri provvedimenti di carattere generale già adottati dalle amministrazioni).

È comunque necessario che il PTPCT chiarisca sempre qual è l’atto a cui si rinvia; il compito di vigilare sull’attuazione della misura è del RPCT.

Inoltre, come chiarito nelle FAQ in materia di rotazione ordinaria del personale, pubblicate sul sito istituzionale dell’ANAC, tenuto anche conto della finalità sostanziale della misura e dello scopo della norma, l’ambito soggettivo è riferito a tutti i pubblici dipendenti, sia dirigenti che non dirigenti.

Quanto ai dirigenti, specialmente quelli operanti nelle aree a più elevato rischio corruttivo, l’istituto della rotazione dovrebbe essere una prassi “fisiologica”. La rotazione è applicabile anche ai titolari di posizione organizzativa, nei casi in cui nell’amministrazione manchi personale di livello dirigenziale.

Si tratta di una tra le diverse misure che le amministrazioni hanno a disposizione in materia di prevenzione della corruzione, il cui ricorso deve essere considerato in una logica di necessaria complementarietà, specie laddove possano presentarsi difficoltà applicative sul piano organizzativo.

Pertanto, vero è che la misura della rotazione ordinaria deve essere impiegata correttamente in un quadro di elevazione delle capacità professionali complessive dell’amministrazione senza determinare inefficienze e malfunzionamenti, ma, in ogni caso, ove non sia possibile applicare la misura (per carenza di personale, di professionalità con elevato contenuto tecnico), “si raccomanda di operare scelte organizzative o adottare altre misure di natura preventiva con effetti analoghi” (par. 3.1 del PNA 2019).

Come chiarito al par. 5 dell’allegato 2 al richiamato PNA 2019, “In questi casi le amministrazioni sono comunque tenute ad adottare misure per evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi, specie di quelli più esposti al rischio di corruzione. In particolare dovrebbero essere sviluppate altre misure organizzative di prevenzione che sortiscano un effetto analogo a quello della rotazione”. A titolo esemplificativo, si tratta del rafforzamento delle misure di trasparenza, di modalità operative che favoriscano una maggiore compartecipazione del personale alle attività degli uffici, di meccanismi di condivisione delle fasi procedimentali nelle aree identificate come più a rischio e per le istruttorie più delicate, di una maggiore articolazione dei compiti e delle competenze per evitare che l’attribuzione di più mansioni e più responsabilità in capo ad un unico soggetto, del meccanismo della doppia sottoscrizione degli atti, della collaborazione tra uffici con riferimento ad atti ad elevato rischio.